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Riporto, in forma sintetica, il testo della sentenza n. 10535 emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione III penale, l'11 dicembre 2008, depositata il 10 marzo 2009. Costituenti la corte il presidente, il dott. Claudio Vitalone e i seguenti consiglieri: il dott. Amedeo Franco, il dott. Silvio Amoresano, la dott.ssa Guicla Immacolata Mulliri e l'avv. Santi Gazzara.
I messaggi lasciati su un forum di discussione (ma anche newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come quest'ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa (neppure nel significato più largo ricavabile dall'art. 1 l. n. 62/2001, che ha esteso l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2 l. n. 47/1948), sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dall'art. 21, comma 3, Cost.
Nulla da eccepire, finché parliamo di testi chiaramente riconducibili al concetto di messaggio. Altra cosa quando in una newsletter o in blog facciamo riferimento non tanto a eventuali commenti o messaggi brevi, quanto a veri e propri articoli, come tali strutturati e quindi non distinguibili nella forma e nella sostanza da un articolo pubblicato, ad esempio, su un sito di un quotidiano in rete.
Un articolo che sviluppa un tema, approfondisce un argomento, esprime un'opinione competente, che sia riportato infatti dal sito di un giornale o piuttosto in un bollettino spedito a una lista di distribuzione o ancora su un blog, è e resta comunque un articolo e come tale va considerato a tutti gli effetti un'espressione del diritto fondamentale che ricade sotto il nome di «libertà di stampa» o, se si preferisce, di pubblicazione.
In effetti quanto da me affermato non contrasta con la sentenza in questione, che parla esplicitamente di «messaggi», quanto piuttosto ha lo scopo di anticipare interpretazioni errate della stessa che potrebbero portare inopinatamente a estendere tali argomentazioni anche a un intero blog se non addirittura a un wiki, per le cui pagine il concetto stesso di messaggio non è applicabile. Ne consegue che per sequestrare un blog o un wiki devono essere applicate le stesse disposizioni che sono tuttora applicate per i siti di quotidiani e periodici. Nulla, infatti, nella sentenza suddetta, giustificherebbe altrimenti.